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| Sposa |
Annullamento del Matrimonio
Il matrimonio può essere considerato nullo dalla chiesa quando si configurano precise condizioni previste dalla religione cattolica: le premesse iniziali erano state poste su basi impositive e non di libero pensiero (costrizione dei genitori), riconoscimento dello status di immaturità psicologica di uno o di entrambi i coniugi, incapacità di intendere e di volere di uno dei due coniugi (riconosciuta all'atto della celebrazione). Tali condizioni vengono stabilite, su precisa richiesta degli interessati, dal tribunale canonico; solitamente gli annullamenti dei casi sottoposti a giudizio hanno una frequenza altissima. L'annullamento ha un effetto immediato, i coniugi sono a tutti gli effetti separati se contestulamente all'annullamento si ottiene anche l'equivalente separazione civile: il divorzio. Le proceure di divorzio e annullamento vengono solitamente portate avanti contemporaneamente per giungere ad uno scioglimento totale del legame Giuridico-Religioso della coppia (ricordiamo che le nozze celebrate in Chiesa vengono trascritte nel registro di Stato civile).
Se il matrimonio è stato contratto con rito non cattolico il tribunale competente dello scioglimento è quello civile.
L'annullamento può comportare scenari diversi a seconda delle motivazioni di nullità, in caso di malafede di entrambi i coniugi sarà il giudice a stabile i termini della separazione, se solo uno dei due e causa di annullamento e pure in malafede allora è tenuto al sostentamento dell'altro. I figli conservano il loro stato giuridico conservando diritti e doveri nei confronti dei propri genitori.
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